Ai lavoratori assicurati contro la disoccupazione involontaria che abbiano concluso il rapporto di lavoro per motivi non imputabili alla propria volontà,
ATTENZIONE: il lavoratore deve fornire ai Centri per l’impiego la dichiarazione di “immediata disponibilità” allo svolgimento di attività lavorativa. (D.l. n. 297 del 19/1/2002).
N.B.: il lavoratore occupato contemporaneamente presso due datori di lavoro, quando sia rimasto disoccupato a seguito della cessazione di una delle due occupazioni, può essere ammesso all’indennità di disoccupazione allorché questa intervenga nell’attività che costituisce la sua principale risorsa economica
Per poter beneficiare dell’indennità di disoccupazione è necessario che tutti i requisiti previsti siano soddisfatti.
I requisiti amministrativi sono:
Gli altri requisiti indispensabili sono:
Qualora la Sede competente non abbia provveduto ad emettere una specifica notifica del provvedimento, in relazione ad una domanda di disoccupazione, il diritto ad ottenere la prestazione si prescrive nel termine di 10 anni.
In data 5 agosto 2009, è stata sottoscritta la Convenzione tra Inps, MIUR e Ministero del Lavoro, volta ad agevolare il personale docente ed ATA (Circ. N° 125 del 16/12/2009).
I beneficiari:
personale docente ed ATA, già destinatario di contratto di supplenza annuale o fino al termine delle attività nell’anno scolastico 2008/2009 che per il 2009/2010 non abbia avuto un analogo contratto di supplenza, e che sia stato inserito nell’elenco telematico inviato all’I.N.P.S.
La domanda:
da presentare alla sede I.N.P.S. di residenza.
Copia della stessa o attestazione della presentazione deve essere consegnata alla scuola dove è stato prestato servizio nell’anno scolastico 2009/2010. E’ ritenuta valida, anche se presentata oltre il termine ordinario, purché entro il 31/12/2009. Va allegata la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro o ad una offerta formativa.
I requisiti:
sono uguali al trattamento ordinario di disoccupazione, requisito assicurativo e requisito contributivo.
La durata:
pari al trattamento ordinario,8 mesi se il lavoratore alla data del licenziamento non supera i 50 anni di età, e 12 mesi se supera i 50 anni.
La misura:
come nel trattamento ordinario, 60% della retribuzione media per i primi 6 mesi, 50% per i due mesi successivi, 40% per il restante periodo.
La decorrenza:
l’indennità decorre dal 1/7/2009 oppure dal primo giorno utile successivo al licenziamento, qualora la domanda viene presentata entro il 31/12/2009.
Particolarità:
Nell’arco del limite temporale dell’anno scolastico 2009/2010 (Msg. N° 002640 del 27/01/2010)
Nel caso di supplenze temporanee superiori a 5 giorni, nel corso del corrente anno scolastico, fino al 30/6/2010, la prestazione non si considererà cessata, ma sarà sospesa per il periodo di supplenza. L’indennità verrà ripristinata alla fine della supplenza:
Questi periodi di sospensione prorogano il periodo di durata della prestazione stessa in misura pari alla durata del contratto di supplenza.
L’indennità sarà fruibile nei mesi di luglio ed agosto, anche oltre il 31/8/2010 fino a concorrenza delle 240 oppure 360 giornate indennizzabili.
Per le domande che saranno presentate dal 1/9/2010, bisognerà che vengano tenute in evidenza finché il MIUR non trasmetterà, ai sensi dell’art 7, comma 4-ter, L. n. 25/10, l’elenco dei potenziali beneficiari per l’anno scolastico 2010/2011 (Msg. N° 015023 del 8/6/2010).
LAVORATORI CHE ESPATRIANO
I lavoratori disoccupati che espatriano in paesi non membri dell’Unione Europea o non convenzionati decadono dal diritto all’indennità di disoccupazione.
I lavoratori che soggiornano per “brevi periodi” (Msg 17576 del 4/8/2008) conservano invece il diritto all’indennità in caso di espatrio per gravi e comprovati motivi di salute o di famiglia. Gli assicurati devono però presentare idonea documentazione attestante i motivi dell’espatrio.
Le ipotesi più significative di soggiorni per brevi periodi sono:
I cittadini extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, sotto il profilo delle prestazioni assicurative sociali sono equiparati ai cittadini italiani. Le ipotesi sopra indicate valgono perciò anche per tali lavoratori, nel caso in cui rientrino, con le stesse modalità e per gli stessi motivi , nei Paesi d’origine.
(Msg. 931 del 27/10/2003).
LAVORO IN PROPRIO
L’indennità viene corrisposta a coloro per i quali risulti un’occupazione in proprio preesistente alla cessazione dell’attività alle dipendenze di terzi.
L’attività che il disoccupato continua ad esplicare per proprio conto dopo la cessazione dell’attività alle dipendenze altrui, indipendentemente dal carattere e dalla natura dell’attività stessa, non costituisce impedimento all’ indennizzabilità dello stato di disoccupazione.
L’indennità non viene corrisposta a coloro che iniziano un’attività in proprio dopo la cessazione dell’attività alle dipendenze di terzi.
Essi avranno diritto alla disoccupazione ordinaria solo nel caso che l’attività in proprio non rivesta carattere di continuità e professionalità.
LAVORATORI DETENUTI
I lavoratori detenuti hanno diritto alle prestazioni di disoccupazione, Legge N° 56/87, in quanto “lo stato di detenzione o di internamento non costituisce causa di decadenza dal diritto all’indennità di disoccupazione ordinaria o speciale”.
SETTIMANA NATALIZIA
E’ una gratifica che spetta ai lavoratori che percepiscono l’indennità di disoccupazione per almeno una giornata nel periodo compreso tra il 18 ed il 24 dicembre di ogni anno, l’importo spettante sarà pari a sei giornate dell’indennità che si sta percependo, comprensiva di eventuali assegni al nucleo, e sarà sommato alla normale indennità. (Circ. N° 53081 OBG 1949/591; OBG 1950/372 e 3-278 PRS 1957/1042).
L’indennità di disoccupazione non può essere rinunciata dal lavoratore che ne abbia fatto domanda in quanto considerata una prestazione d’urgenza, cioè che interviene in un momento di bisogno. Pertanto un lavoratore che abbia già percepito l’importo della disoccupazione non può in nessun caso rinunciarvi.
Diversa la situazione di un lavoratore che, pur avendo fatto la domanda, non abbia provveduto materialmente all’incasso della somma, in questo caso potrà non riscuotere l’indennità facendone così prescrivere il diritto.
Deve essere presentata, dal disoccupato, personalmente, anche tramite contact center (MSG. n° 009637 del 29/4/2009), o tramite Patronato, alla sede Inps o ai Centri per l’impiego competenti in relazione alla residenza o domicilio abituale, entro 68 giorni dalla data di cessazione dell’attività.
N.B.: Il termine di presentazione della domanda può subire slittamenti nei casi in cui il lavoratore:
La domanda va redatta sull’apposito mod. DS.21, allegando:
N.B.: L’ eventuale presentazione del solo mod. DS22, purché avvenuta entro i 68 giorni successivi alla data di licenziamento, può essere considerata idonea manifestazione di volontà finalizzata alla concessione della prestazione di disoccupazione.
In questo caso il disoccupato dovrà comunque formalizzare la richiesta compilando l’apposito modello di domanda.
La data di presentazione sarà quella apposta sul mod. DS.22.
DAL 1/1/2009
L’indennità spetta ai lavoratori sospesi, che facciano la domanda nei termini previsti, sino ad un massimo di 90 giornate anche frazionabili, purché gli stessi siano stati sospesi per crisi aziendale o occupazionale.
Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare le comunicazioni all’I.N.P.S. (Circ. 39 del 6/3/2009).
A decorrere dal 12/04/2009 (data di entrata in vigore dell’ art. 7 ter della Legge N° 33/2009) per aver diritto ai trattamenti previsti per i lavoratori sospesi è necessario che gli Enti bilaterali abbiano sottoscritto la convenzione che disciplina l’intervento integrativo a carico degli Enti stessi. Da tale data, in mancanza della prevista convenzione, i lavoratori sospesi accedono direttamente alla CIG in deroga.
DOMANDA IN CASO DI SOSPENSIONE
La domanda (Mod. DS/Sosp – COD. SR72) dovrà essere presentata all’I.N.P.S. entro 20 giorni dall’inizio della sospensione stessa, qualora la domanda venga presentata successivamente ai 20 giorni la prestazione decorrerà dalla data di presentazione della domanda.
La domanda in caso di sospensioni frazionate sarà unica, anche se il lavoratore riprenderà attività lavorativa per un periodo consecutivo superiore a cinque giorni. (Circ. n° 73 del 26/05/2009).
I lavoratori sospesi sono tenuti a fornire all’I.N.P.S. la dichiarazione, di immediata disponibilità ad un percorso formativo di riqualificazione professionale all’atto della presentazione della domanda.
QUANTO
L’indennità giornaliera che verrà corrisposta sarà pari all’importo previsto per gli altri ammortizzatori in deroga.
CRISI AZIENDALE O OCCUPAZIONALE
L’ indennità spetta ai lavoratori sospesi per crisi aziendale o occupazionale (per un massimo di 90 giornate) (Circ. 39 del 6/3/2009), a condizione che la sospensione sia stata causata dalle seguenti situazioni aziendali, che devono riferirsi a fattispecie di carattere transitorio o temporaneo, (Circ. n° 73 del 26/05/2009):
ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO
Nel caso di lavoratori sospesi, il datore di lavoro è tenuto a comunicare alla Sede territorialmente competente dell’ I.N.P.S. la sospensione dell’attività lavorativa indicando i nomi dei lavoratori sospesi e la motivazione della sospensione e l’impegno di fare ricorso all’utilizzo dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria o di mobilità in deroga solo dopo aver esaurito i periodi di tutela di cui alle lettere dalla a) alla c) del citato comma 1. (Circ. n° 73 del 26/05/2009)
In caso lavoratrici madri che si dimettono durante il periodo in cui esiste il divieto di licenziamento (dalla data di gestazione – 300 giorni prima della data presunta del parto – fino al compimento del 1° anno di età del bambino) o di padri lavoratori che si dimettono durante la durata del congedo di paternità e fino al compimento del 1° anno di età del bambino, in presenza degli altri requisiti , le dimissioni non precludono il diritto all’indennità di disoccupazione.
Per quanto concerne i lavoratori che si dimettono per giusta causa, l’Inps – Circ. n. 163/2003- ha accolto l’orientamento indicato nella sentenza 269/2002 della Corte Costituzionale, che prevede il pagamento dell’indennità ordinaria di disoccupazione anche quando vi siano state dimissioni “per giusta causa”, indicate dalla giurisprudenza. Secondo la giurisprudenza sono dimissioni per giusta causa quelle determinate:
Nel presentare la domanda il lavoratore deve allegare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulti, la sua volontà di “difendersi in giudizio” nei confronti di un comportamento illecito del datore di lavoro, nonché altri documenti quali diffide, esposti, denunce, citazioni, ricorsi d’urgenza ex art. 700 c.p.c., sentenze od ogni altro documento idoneo, e deve impegnarsi a comunicare l’esito della controversia giudiziale o extragiudiziale.
Qualora la dimissione sia determinata da mancato pagamento della retribuzione, il lavoratore non dovrà più allegare alcuna dichiarazione da cui risulti la volontà di “difendersi in giudizio”. (Msg. N° 16410 del 20/07/2009).
Se l’esito della controversia non riconosce la giusta causa di dimissioni, l’Inps recupererà l’indennità di disoccupazione eventualmente corrisposta, così come già avviene nel caso in cui il lavoratore, a seguito di licenziamento giudicato illegittimo, viene reintegrato nel posto di lavoro.
Uno dei requisiti indispensabili per aver diritto all’indennità di disoccupazione è il requisito dell’ anzianità contributiva, cioè il lavoratore deve far valere un contributo contro la disoccupazione involontaria versato almeno 2 anni prima della cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro. (Art. 19 del Regio Decreto Legge 14/4/39, N° 636)
Nel caso di rapporto di lavoro concluso il 31/10/2005, il biennio di riferimento sarà dal 1/11/2003 al 31/10/2005, quindi per soddisfare il requisito di anzianità contributiva almeno un contributo utile settimanale dovrà essere versato PRIMA di questo periodo.
Perché sia soddisfatto il requisito contributivo, è necessario che il lavoratore possa far valere almeno 52 contributi utili settimanali (pari ad un anno) versati nell’ assicurazione contro la disoccupazione involontaria nei due anni immediatamente precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro. (Art. 19 del Regio Decreto Legge 14/4/39, N° 636)
Consideriamo un rapporto di lavoro concluso il 31/10/2005, il biennio di riferimento sarà dal 1/11/2003 al 31/10/2005, quindi per soddisfare il requisito contributivo, i 52 contributi dovranno risultare versati durante questo periodo. Se in questo periodo dovesse risultare della contribuzione non utile, quest’ ultima permetterà la retrodatazione del biennio.
Per poter erogare la prestazione di disoccupazione è necessario che il lavoratore abbia una pur residua capacità lavorativa, infatti nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro conseguente al superamento del periodo di conservazione del posto di lavoro (cosiddetto periodo di comporto) per malattia , infortunio o invalidità, il requisito della capacità lavorativa, deve essere comprovato mediante presentazione di certificazione medica contenente le date di inizio e fine della malattia, ecc., nonché la data di riacquisto della capacità lavorativa stessa, data da cui decorrerà l’eventuale diritto all’indennità.
Per poter beneficiare della prestazione è necessario che il lavoratore si trovi nella condizione di “disoccupato in cerca di occupazione”, è quindi indispensabile che venga resa la disponibilità al Centro per l’impiego, infatti il lavoratore deve fornire al Centro per l’impiego la dichiarazione di “immediata disponibilità” allo svolgimento di attività lavorativa. (D.l. n. 297 del 19/1/2002)
Affinché possa essere considerato utile il contributo settimanale è necessario che la retribuzione media settimanale percepita dal lavoratore sia pari o superiore ad un importo minimo prestabilito. Questo importo minimo prestabilito è pari al 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1 gennaio di ogni anno (l’importo così calcolato lo definiremo “minimale settimanale“).Pertanto se dividendo la retribuzione del lavoratore per il numero di contributi settimanali versati, l’importo medio settimanale calcolato sarà pari o superiore al 45% del trattamento minimo di pensione a gennaio dell’anno di riferimento, le settimane contributive saranno interamente accreditabili. Nel caso in cui questo minimale non venisse raggiunto, il numero dei contributi massimi accreditabili ai fini della disoccupazione, sarà calcolato dividendo la retribuzione imponibile annua per il “minimale settimanale”.
Sono considerati utili anche i contributi dovuti anche se non effettivamente versati (Automaticità), infatti al lavoratore che non ha la possibilità di documentare il proprio trascorso assicurativo/contributivo è possibile accogliere la domanda di disoccupazione quando – tramite la Direzione Provinciale del Lavoro, Servizio Ispettivo, o l’Ufficio Ispettivo dell’Istituto – sia accertata l’esistenza di un rapporto di lavoro soggetto all’obbligo assicurativo. Ciò indipendentemente dal fatto che sia possibile o meno recuperare i contributi omessi, purché tali contributi siano utili al raggiungimento dei requisiti previsti.
Qualora un lavoratore percepisca l’intera indennità di disoccupazione spettante, venga successivamente assunto per un breve periodo e poi licenziato, pur sussistendo i requisiti amministrativi questo non potrà beneficiare di un’altra indennità se non a distanza di un anno dalla decorrenza della precedente prestazione.
L’anno mobile è quel periodo di tempo, della durata di 365 giorni, che decorre dalla data di inizio della disoccupazione indennizzata.
Poniamo che un lavoratore che non abbia superato i 50 anni di età, acquisisca il diritto all’indennità di disoccupazione a decorrere dal 10/3/2008, potrà godere nell’arco dell’anno mobile, cioè dal 10/3/2008 al 9/3/2009 di un massimo di 240 giorni (8 mesi) di disoccupazione, cioè una sola indennità per intero.
Potrebbe infatti verificarsi che il suddetto lavoratore finito di beneficiare dell’intera indennità dal 10/3/2008 al 9/11/2008, venga riassunto il 12/11/2008, lavori per circa 2 mesi sino al 10/1/2009, e successivamente riproponga domanda per ottenere una ulteriore indennità di disoccupazione.
Qualora sussistano i requisiti per accogliere questa ulteriore domanda, (anzianità contributiva, contribuzione nel biennio etc.) la domanda dovrà essere accolta, ma l’erogazione della prestazione non potrà avvenire prima del 10/3/2009, cioè a distanza di un anno dalla prima prestazione completamente goduta, cioè dopo l’anno mobile dalla precedente domanda.
E’ evidente che per beneficiare della prestazione il lavoratore dovrà restare ininterrottamente disoccupato dopo la presentazione della domanda.
Consulta per maggiori informazioni il sito dell’INPS
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